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Per la rendicontazione del Terzo settore in arrivo il nuovo principio contabile

Da Vita.it (di Gabriele Sepio).

In vista della prima applicazione dei nuovi criteri di redazione del bilancio 2021 è stato pubblicato il principio contabile da parte dell’organismo italiana di contabilità (OIC). Si tratta di un documento di grande interesse che sarà disponibile in fase di consultazione fino al 30 settembre e che costituirà uno strumento utile per gli operatori chiamati ad affrontare l’impatto delle nuove regole. L’analisi

I bilanci degli enti del terzo settore (ETS) troveranno a partire da quest’anno maggiore uniformità grazie all’entrata in vigore degli schemi contenuti nel decreto del Ministero del Lavoro del 5 marzo 2020 e, da ultimo, alla pubblicazione del nuovo principio contabile. Si tratta di novità importanti che permetteranno agli enti di seguire puntuali linee guida nella rendicontazione contabile all’insegna della trasparenza e con l’obiettivo di valorizzare le caratteristiche legate alle attività svolte. Pensiamo, soltanto per fare un esempio, alla rendicontazione delle erogazioni liberali oppure al valore da assegnare in bilancio all’apporto dei volontari o alle prestazioni svolte gratuitamente.

In vista della prima applicazione dei nuovi criteri di redazione del bilancio 2021, dunque, è stato pubblicato il principio contabile da parte dell’organismo italiana di contabilità (OIC). Si tratta di un documento di grande interesse che sarà disponibile in fase di consultazione fino al 30 settembre e che costituirà uno strumento utile per gli operatori chiamati ad affrontare l’impatto delle nuove regole. Il principio, in particolare, risponde all’esigenza di fornire chiarimenti con riferimento a quelle voci contabili che non trovano adeguati riscontri nelle regole ordinarie, tradizionalmente tarate sulle attività tipiche degli enti profit. Pensiamo al volontariato, alle donazioni oppure alle quote associative, soltanto per richiamarne alcune.

Ma cerchiamo di comprendere meglio cosa prevede il principio contabile e quali saranno le accortezze da tener a mente per gli ETS proprio sui temi da ultimo richiamati.

Certamente una questione centrale è quella legata al metodo di valorizzazione in bilancio dell’apporto dei volontari. Sotto il profilo meramente contabile si tratterebbe, a seconda dei casi, di proventi o costi figurativi, che dovranno essere riportati puntualmente nel bilancio degli ETS. Ma come misurarli? Sul punto, in linea generale l’Organismo Italiano di Contabilità nella bozza di principio contabile ha previsto che questi debbano essere misurati in base al c.d. “fair value”. In altri termini tenendo conto del “ prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”. Più semplicemente per calcolare il costo figurativo delle ore di volontariato prestato si potrà tenere conto della retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali per la corrispondente qualifica. Un valore virtuale, dunque, che, con le nuove regole, potrà tornare molto utile per gli enti che basano la propria opera sul contributo dei volontari. Facciamo un esempio. Gli enti del Terzo settore possono ricevere corrispettivi derivanti da attività c.d. “diverse” rispetto a quelle di interesse generale nei limiti del 66% dei costi complessivi. Pensiamo alla somministrazione di alimenti e bevande, alle sponsorizzazioni oppure al merchandising. Ebbene, in questo caso, il predetto limite percentuale, tenendo conto delle indicazioni contenute nel DM 107/21, potrà essere innalzato inserendo anche il costo figurativo dei volontari.

Altro tema fondamentale di cui si occupa il nuovo principio contabile riguarda la registrazione delle donazioni. Queste ultime, in particolare, vengono distinte in due categorie: vincolate e condizionate. Le prime sono assoggettate, per volontà del donatore, di un terzo esterno o dell’organo amministrativo dell’ente, a una serie di restrizioni oppure di vincoli che ne limitano l’utilizzo, in modo temporaneo o permanente. In questo caso bisognerà prestare attenzione a come contabilizzarle. Le donazioni dovranno essere tecnicamente registrate nell’attivo dello stato patrimoniale segnalando, in contropartita, una apposita “riserva vincolata”.

Le seconde, invece, sono classificate come “condizionate” in quanto presentano di solito una clausola imposta dal donatore, in cui è indicato un evento futuro e incerto dalla cui manifestazione possono scaturire obblighi o diritti specifici.

Articolo completo su:
Vita.it 

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